REGOLAMENTO D’ISTITUTO

PARTE I: ORGANI COLLEGIALI

ART. 1

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 6 giorni rispetto alla data delle riunioni, tramite lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’ albo di apposito avviso.

Nei casi di stretta necessità la convocazione sarà fatta nei tempi e nei modi più tempestivi (per vie brevi).

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

ART. 2

Le attività di ciascuno degli organi collegiali devono essere programmate nel tempo, all’inizio di ciascun anno scolastico, in rapporto alle specifiche competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse, raggruppando in linea di massima a date prestabilite, la discussione e gli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

La documentazione inerente alla discussione dei singoli punti all’o.d.g. va messa, ove necessario e possibile, a disposizione dei componenti gli organi collegiali contestualmente alla comunicazione dell’ o.d.g.

ART. 3

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, nel rispetto delle specificità di ciascuno e delle necessarie precedenze e al termine di ogni anno scolastico sarà tenuto a fare una verifica e una valutazione delle attività svolte e ad esprimere indicazioni in prospettiva.

Tale esigenza vale, in particolare, vista la responsabilità della funzione che gli compete, per il Collegio dei Docenti.

ART.4 (CONSIGLIO D’ISTITUTO)

Secondo la normativa vigente la prima convocazione del Consiglio d’Istituto, successiva alla nomina dei membri appena eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 5

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in canea.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, scelto tra i genitori e con le stesse modalità. Al suo interno il Consiglio d’Istituto elegge i componenti della Giunta esecutiva, secondo i criteri stabiliti dai Decreti Delegati.

La Giunta predispone i lavori del Consiglio d’Istituto.

Il Presidente del Consiglio non può far parte della Giunta.

ART. 6

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

ART. 7

La Relazione del Dirigente Scolastico è predisposta annualmente ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio d’Istituto.

La relazione fa parte della documentazione sottoposta all’ approvazione dei Revisori dei Conti.

ART. 8

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto il verbale che deve essere approvato a maggioranza. Ciascun componente il Consiglio può far mettere a verbale proprie dichiarazioni.

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’istituto della copia integrale del verbale e del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Considerato che le delibere sono un estratto del verbale e questo viene approvato sempre nella seduta successiva (con eventuali modifiche), e le delibere devono anch’esse essere firmate dal Dirigente Scolastico, l’affissione all’ albo avviene dopo l’approvazione del verbale.

Le delibere sono, comunque, immediatamente esecutive per la loro sostanza e l’informazione sulle stesse può essere data anche prima della pubblicazione, a chiunque ne faccia richiesta, dal Dirigente Scolastico o da qualsiasi componente del C.d.I.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella segreteria dell’istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggette a pubblicazioni gli atti e deliberazioni concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell’interessato.

ART. 9

Possono proporre argomenti per essere inseriti nell’ o.d.g. del Consiglio, oltre alla Giunta, ciascun consigliere, i Consigli di classe, i comitati dei genitori, il Collegio dei Docenti, le assemblee dei genitori, degli studenti, dei non docenti, la maggioranza dei genitori e degli studenti di una singola classe, i Coordinamenti degli insegnanti per materia.

ART. 10

Ogni modifica al presente regolamento d’istituto è rimessa al Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

L’interpretazione autentica del regolamento stesso è espressa a maggioranza semplice.

ART. 11

Tra le proprie finalità il C.d’I. avrà cura di proporre al Collegio Docenti, all’inizio dell’anno scolastico e comunque prima della programmazione delle attività didattiche, iniziative di intervento culturale aperte sul territorio anche alla collaborazione con gli organismi di democrazia decentrata (C.d.Q., enti o associazioni) in modo da rendere riconoscibile il progetto culturale d’Istituto.

ART. 12

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio le discute e decide la surroga in base a quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 13 (CONSIGLI DI CLASSE)

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente Scolastico.

Per la programmazione e lo svolgimento delle attività dei singoli consigli di classe si vedano gli artt. 2 e 3 di questa parte del presente regolamento.

ART. 14 (COLLEGIO DOCENTI)

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

ART. 16 (ASSEMBLEE STUDENTESCHE-ASSEMBLEA D’ISTITUTO)

Costituisce un momento di partecipazione democratica alla vita della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti ed ha potere propositivo all’interno dell’istituzione scolastica.

È consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto al mese, ma non nei trenta giorni prima della fine dell’anno scolastico, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Inoltre, subordinatamente alla disponibilità dei locali, possono essere richieste ulteriori assemblee fuori dall’orario delle lezioni. Durante le ore di assemblea tutte le lezioni sono sospese. La frequenza a scuola nella giornata dedicata all’assemblea è obbligatoria per gli studenti ed essi sono pertanto tenuti a giustificare l’eventuale assenza (Vedi nota del MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre 2003). L’assemblea di Istituto è di norma convocata, su richiesta della maggioranza assoluta (50%+1) del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La richiesta dovrà contenere indicazione dell’Ordine del Giorno e della data, e dovrà essere presentata con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni non festivi.

Il Dirigente scolastico, accertata la validità della richiesta, autorizza l’assemblea e ne dà comunicazione con apposita circolare ed affissione all’albo della scuola.

È prevista la possibilità di far partecipare, nei limiti previsti dall’art. 14. c. 6 del D. Lg. 16 aprile 1999 n. 297, anche esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dai promotori dell’assemblea contestualmente con la presentazione dell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Anche la visione di film e documentari dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lg. 297/94.

L’assemblea è presieduta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e dal Presidente del Comitato Studentesco, coordinati da eventuali promotori dell’assemblea stessa.

Ogni forma di autogestione trova collocazione nell’ambito delle assemblee mensili studentesche. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere cumulativamente utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo. Tale cumulo può avvenire per non più di 2 (due) giorni di lezione anche non consecutivi.

Il Comitato studentesco programma all’inizio di ogni scolastico le attività di assemblea, affrontando tematiche individuate anche con l’aiuto e/o la partecipazione di docenti disponibili.

ART. 17 (ASSEMBLEE STUDENTESCHE-ASSEMBLEA DI CLASSE)

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione nell’arco della stessa giornata, da tenersi nel corso dell’anno in giorni della settimana diversi. L’assemblea di classe è convocata, con almeno 3 (tre) giorni non festivi di anticipo su richiesta del 50%+1 degli studenti della classe o di entrambi i rappresentanti sull’apposito modulo disponibile sul sito dell’Istituto, che dovrà contenere l’O.d.G., la data, l’ora e la firma dell’insegnante presente nelle ore indicate. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato annoterà sul registro di classe l’autorizzazione dell’assemblea. Gli insegnanti, a turno, metteranno a disposizione le proprie ore.

All’assemblea di classe partecipano solo gli studenti della classe. Gli insegnanti hanno il compito di esercitare l’opportuna vigilanza, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto della piena libertà di espressione dei partecipanti all’assemblea. Dell’assemblea verrà redatto apposito verbale a cura dei rappresentanti di classe.

I genitori degli studenti della Scuola hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali scolastici, dopo averne concordato di volta in volta data e orario di svolgimento con il Dirigente Scolastico.

PARTE II: ASSENZE

ART. 1

Si premette che l’appello degli alunni presenti va fatto subito, all’inizio dell’ora di lezione.

I lievi ritardi, purché non reiterati, e le assenze fino a 5 giorni saranno giustificati direttamente dal docente in servizio nella prima ora di lezione.

Le assenze superiori a 5 giorni non dovute a malattia devono essere comunicate preventivamente dalla famiglia alla vicepresidenza, che provvederà a registrarle sul registro di classe. La stessa cosa va fatta per le assenze per le quali è prevista la deroga al raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria per la validità dell’anno scolastico.

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno autorizzate o giustificate dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Nel corso dell’ anno sono consentiti, in assenza di adeguata documentazione (certificato medico, ecc.), solo quattro permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata per quadrimestre.

I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata dovranno prevedere la frequenza di almeno tre ore di lezione.

Le assenze che si verificano in date in cui sono state fissate le prove di verifica delle carenze devono essere giustificate con adeguata documentazione (certificato medico, attestazioni etc.)

ART. 2

Esauriti i permessi complessivi di entrata e/o uscita non sarà possibile accedere alle lezioni o uscire anticipatamente senza una valida pezza giustificativa (certificato medico, ecc.), a meno che non si sia accompagnati personalmente da un genitore.

ART. 3

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 a partire dall’a.s. 2010/2011 ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’ orario annuale personalizzato. L’orario personalizzato fa riferimento al numero complessivo di ore di lezione annuo per ciascuna classe e ciascun indirizzo di studi.

E’ prevista deroga, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, nei seguenti casi:

  • motivi di salute (ricovero ospedaliero oppure domiciliare in forma continuativa o ricorrente, documentato con certificato medico);

  • motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese di origine per motivi legali, temporaneo trasferimento della famiglia all’estero supportato da specifica documentazione);

  • altre assenze documentate (scambi con l’estero, partecipazione a manifestazioni culturali o sportive)

  • attività sportiva agonistica che richieda la partecipazione dell’atleta a competizioni sportive nazionali, provinciali, regionali, europee o internazionali (supportata da specifica documentazione);

  • assenze dovute al credo religioso, anche autocertificate, ma comunque da comunicare in vicepresidenza ad inizio dell’anno scolastico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’ esame finale di ciclo.

ART. 4

Le assenze collettive devono essere certificate mediante dichiarazione della famiglia, sugli appositi tagliandi numerati del libretto scolastico.

ART. 5

Per esigenze di trasporto, documentate per iscritto, potrà essere richiesto al Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno il permesso permanente di entrata posticipata o uscita anticipata. L’avvenuta concessione viene annotata dal Dirigente Scolastico sul registro di classe.

PARTE III: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

ART. 1: (OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE)

  • Trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, considerato che gli alunni entrano a scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle stesse.

  • Al cambio d’ora impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un’aula all’altra, evitando soste ingiustificate.

  • Verificare la presenza di tutti gli studenti della classe alla ripresa delle lezioni dopo l’intervallo.

  • Durante l’ora di lezione consentire l’uscita per un tempo brevissimo agli studenti che lo chiedono e segnalare sul registro di classe e al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali ritardi.

  • Controllare e intervenire su comportamenti scorretti e/o situazioni che possano comportare situazioni di rischio anche durante gli spostamenti.

  • Educare gli alunni alla cura della propria e dell’altrui sicurezza.

  • Comunicare tempestivamente alla Dirigenza il ritardo o l’assenza personale.

  • Allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre, in tal caso, l’affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario o di altro docente.

  • Fermarsi nell’aula fino al termine delle lezioni, evitando le uscite anticipate degli alunni.

  • Al termine delle lezioni controllare l’uscita ordinata degli studenti verificando che nessuno rimanga in classe senza specifica autorizzazione.

  • Informare tempestivamente la Dirigenza nel caso dovessero verificarsi infortuni agli alunni.

  • Ad ogni intervallo vigilare, secondo i turni predisposti e con l’ausilio dei collaboratori scolastici, sul comportamento degli alunni.

  • Durante l’assemblea di Istituto la vigilanza ricade sui docenti secondo l’orario di servizio.

  • Durante le assemblee di classe la vigilanza è esercitata dal docente in servizio in quell’ora.

  • In caso di attività pomeridiana (corsi di recupero etc) i docenti coinvolti dovranno accompagnare gli studenti che attendono in atrio nelle aule e/o nei laboratori di competenza.

  • I docenti di educazione fisica potranno fare accedere gli alunni negli spogliatoi della palestra all’inizio della lezione solo in loro presenza. Essi dovranno inoltre vigilare che nessun studente si allontani dalla Palestra senza autorizzazione.

ART. 2 (OBBLIGHI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO)

  • Vigilare sui comportamenti degli studenti in entrata e uscita dalla scuola: pertanto, non solo nei vari reparti, ma anche presso ciascuna porta di entrata/uscita dell’edificio scolastico deve esserci un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

  • Segnalare immediatamente alla Dirigenza le classi scoperte a causa di assenza/ritardo imprevisti dei docenti.

  • Allontanarsi dal proprio reparto per tempi brevissimi e solo in caso di necessità e/o servizio.

  • Per favorire la continuità della vigilanza durante il cambio delle ore di lezione coadiuvare i docenti che si spostano ( come pure durante il trasferimento degli studenti nei laboratori e/o palestra e/o aula magna) vigilando sul comportamento degli alunni.

  • Durante l’intervallo delle lezioni esercitare, ciascuno nel proprio reparto, vigilanza sul comportamento degli alunni assieme ai docenti di turno.

  • Segnalare al docente di classe o alla Dirigenza eventuali permanenze prolungate fuori dall’aula da parte di studenti.

ART. 3 (OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI)

  • L’accesso e l’uscita dalla scuola deve avvenire in modo ordinato.

  • L’entrata in istituto può avvenire nei dieci minuti antecedenti l’orario di inizio delle lezioni, al fine di essere presenti in classe cinque minuti prima dell’ inizio delle attività didattiche.

  • Durante il cambio dell’ora di lezione gli alunni devono comportarsi in modo disciplinato e non arrecare danno, a se stessi, a persone e/o a cose.

  • Avvertire il docente e/o il personale collaboratore scolastico, qualora vi sia la necessità di rimanere fuori dall’aula per un’assenza prolungata.

  • Al termine delle ore di lezione gli alunni non possono rimanere nelle aule, se non autorizzati dalla Dirigenza e con la relativa vigilanza da parte del personale.

  • Nel caso di attività pomeridiana, gli studenti possono recarsi al BAR dell’istituto, dove vi è la vigilanza di un collaboratore scolastico; possono recarsi, altresì, nell’atrio al piano terra con vigilanza da parte di personale collaboratore e dove attenderanno l’arrivo dei docenti.

  • Durante l’intervallo non è consentito uscire dal perimetro dell’edificio scolastico.

  • Non è consentito permanere a scuola e/o all’interno del perimetro scolastico, qualora si sia scelta come attività alternativa all’I.R.C l’opzione (d): uscita dalla scuola.

PARTE IV: ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO, CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI.

L’istituto fornisce attività: curricolari, integrative, aggiuntive e di approfondimento.

ART. 1

Le attività curricolari si svolgono, di norma, dalle ore 8 alle ore 14. L’accesso all’istituto, fatto salvo quanto previsto negli artt. parte 3 può avvenire non prima delle 7.00, ad eccezione per il personale comandato con orario di turno diverso.

Per motivi organizzativi, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di docenti assenti, gli studenti potranno frequentare un numero di ore di lezione inferiore alle tre.

Le attività integrative, aggiuntive e di approfondimento si svolgono secondo criteri deliberati di volta in volta dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dal Consiglio d’Istituto sulla base di specifici progetti e possono interessare anche l’orario pomeridiano.

ART. 2

L’apertura pomeridiana della scuola è prevista per le attività integrative (sostegni e recuperi), aggiuntive e di approfondimento o per la realizzazione di specifici progetti e comunque per altre iniziative dell’istituto con valenza educativa.

ART. 3

L’accesso di organismi esterni che ne facciano richiesta sarà comunque garantito compatibilmente con le priorità didattiche e fatte salve le disponibilità del personale non docente nell’ ambito dell’orario previsto dal proprio contratto di lavoro.

ART. 4 (FORMULAZIONE DELL’ ORARIO DELLE LEZIONI)

L’orario delle lezioni sarà formulato dal Dirigente Scolastico o da docenti da esso delegati e si atterrà, di norma, ai seguenti criteri di massima, fatte salve le esigenze derivanti da insegnanti in servizio con completamento esterno o dalle varie combinazioni di lingua straniera:

a) possibilità di formulazione di un orario di educazione fisica in modo che la palestra sia sfruttata al massimo durante l’orario antimeridiano delle lezioni;

b) esigenze collegate all’utilizzo dei laboratori per le classi sperimentali;

c) possibilità per ogni docente di materia scritta, su richiesta, di effettuare i compiti entro le prime tre ore di lezione;

d) ove possibile, equità nella distribuzione del carico di lavoro per ogni classe nell’ambito della giornata;

e) qualsiasi altra particolare esigenza legata alla programmazione didattica.

ART. 5 (CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME)

Si ritiene che nel procedere alla formazione delle classi prime ci si debba attenere ai seguenti criteri:

a) le classi di Liceo Classico con potenziamenti opzionali di area linguistica o scientifico-matematica, quelle di Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Scientifico con opzione seconda lingua straniera e Liceo Scientifico opzione scienze applicate con opzione seconda lingua straniera vengono determinate in base alle richieste.

b) suddivisione degli studenti secondo la valutazione rilasciata dalla scuola media inferiore, per formare classi tra loro equi eterogenee.

c) suddivisione degli studenti in base al genere, per formare classi tra loro equi eterogenee.

d) numero di studenti tale da consentire il proseguimento della lingua straniera studiata nella scuola media

e) se possibile, iscrizione nella sezione che stanno frequentando fratelli o sorelle dello studente da iscrivere, ove richiesto

f) su richiesta e per piccoli gruppi (2-3) gli alunni potranno essere inseriti nella stessa classe, soprattutto per provenienza extraurbana, fermo restando il criterio di formazione di classi equieterogenee.

g) Potranno, in casi eccezionali, essere effettuati cambi di classe dopo la formazione delle stesse, nel rispetto del punto a) e con l’assenso dei genitori e degli alunni coinvolti nella richiesta.

ART. 6 (CRITERI DI EVENTUALE ACCORPAMENTO DELLE CLASSI E INSERIMENTO ALUNNI NON PROMOSSI)

Se, in base alle normative vigenti sul numero minimo di alunni necessari per la formazione delle classi terze (o altre intermedie), si presentasse la necessità di smembrare una classe, ferma restando la garanzia di prosecuzione di percorsi formativi proposti dalla scuola, sarà smembrata la classe con il minor numero di alunni promossi. A parità di numero di alunni tra classi da smembrare, si adotterà il criterio del sorteggio. Nella formazione di tali classi si terrà conto comunque dei risultati del primo biennio.

Gli alunni della classe smembrata avranno la facoltà di scelta della sezione compatibilmente con le disponibilità numeriche delle esistenti classi cui gli alunni devono accedere.

Gli alunni non promossi hanno la facoltà di scegliere una classe diversa rispetto a quella frequentata nel precedente anno scolastico compatibilmente con la disponibilità numerica della classe richiesta.

ART. 7 (ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI)

Fermo restando che l’assegnazione dei docenti alle classi è esclusivamente di competenza del Dirigente Scolastico, nell’ osservanza della normativa vigente e nel rispetto degli organici, si terrà conto delle indicazioni didattiche del Collegio e, per quanto possibile dei seguenti criteri:

a) continuità didattica, compatibilmente con gli organici.

b) assegnazione di docenti alle classi in modo da non creare soprannumerari laddove le classi di concorso consentono di insegnare più discipline sia al biennio che al triennio

c) razionalizzazione della organizzazione della scuola

d) equilibrio nella stabilità delle sezioni

e) eventuali problematiche che possano sussistere nel rapporto con gli altri docenti, studenti e genitori in modo da determinare maggiore equilibrio all’interno delle varie sezioni;

f) particolare attenzione alle classi il cui corso di studi preveda materie facoltative (potenziamenti);

e) Su richiesta dei docenti, e qualora possibile, passaggio di corso.

ART. 8 (NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI)

a) La puntualità degli alunni è essenziale per l’espletamento didattico. Gli alunni devono essere a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Per la giustificazione delle assenze e dei ritardi si rimanda agli articoli in proposito.

b) Durante le ore di lezione può uscire un alunno per volta e l’assenza dalla classe non deve mai essere prolungata.

c) L’assenza prolungata dalla classe, che dovrà essere segnalata in Dirigente Scolastico dal docente nella cui ora di lezione essa si verifica, dovrà esser giustificata dalla famiglia.

d) L’allontanamento ingiustificato dalla classe o dalla scuola comporta severe sanzioni disciplinari, che vanno dal voto di condotta a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti che viene assunto nel regolamento.

e) Come da nota protocollo nr. 30/dip./segr. Del 15/03/07 del M.P.I. durante le lezioni è fatto assoluto divieto dell’uso del cellulare, che dovrà, quindi, rimanere spento per l’intero orario delle stesse, fatta eccezione per casi di grave necessità con autorizzazione dell’insegnante di classe. L’uso durante le lezioni comporta il ritiro da parte del docente e la consegna dello stesso al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. Il cellulare potrà essere ritirato da un genitore, la prima volta entro il giorno successivo; in casi reiterati solo al termine dell’ anno scolastico. Quanto sopra vale per qualsiasi strumento elettronico non previsto per uso didattico.

f) Un uso improprio del cellulare, tale da compromettere il buon nome della scuola e la dignità delle persone, comporta severi provvedimenti disciplinari, che possono andare dal basso voto di condotta, alla sospensione, ad attività socialmente utili e, in casi gravissimi, fino all’ espulsione. Del danno arrecato all’istituzione scolastica e/o a persone dovrà rispondere anche la famiglia.

g) E’ assolutamente vietato introdurre nell’istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico persone-studenti estranei. E’ obbligo di tutti segnalare eventuali presenze non autorizzate. Le inadempienze saranno disciplinarmente sanzionate secondo quanto indicato nel punto f), in maniera individuale o collettiva.

h) Durante la permanenza a scuola le studentesse e gli studenti dovranno avere un comportamento e un abbigliamento consono al decoro dell’istituzione scolastica.

i) Durante il cambio d’ora si deve mantenere un comportamento adeguato per non disturbare l’attività didattica delle classi vicine.

l) Gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo da non portare pregiudizio alle persone e alle cose e ad evitare atti e comportamenti che rendono più gravoso il lavoro del personale; la conservazione delle aule e suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutti; di eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno causati e le famiglie. Anche in questo caso le azioni riparatorie possono esplicarsi in attività socialmente utile, quali pulizia di aule e piccola manutenzione.

m) E’ vietato uscire dall’Istituto durante l’intervallo.

n) Le scale di sicurezza devono sempre essere lasciate libere.

o) Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto ad esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

p) la diffusione dei materiali e l’utilizzazione della bacheca per l’affissione di volantini, giornali murali e altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde

q) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali.

È sempre necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico per esporre all’interno dell’Istituto manifesti, comunicati, ecc …