Disciplina per il Conferimento di Incarichi di Collaborazione
A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)
1. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ricevuta la richiesta di intervento di collaborazione sia in ambito didattico che amministrativo, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Dirigente Scolastico verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. Il Dirigente Scolastico e il D.s.g.a. verificano, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
Art. 3
(Individuazione delle professionalità)
1. Il Dirigente Scolastico predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
- definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento
- espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’Istituto;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della
- prestazione;
- durata dell’incarico;
- luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione dell’ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
-
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
-
godere dei diritti civili e politici;
-
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; in applicazione del D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 (in attuazione della direttiva 2011/93/UE) i candidati dovranno dichiarare, inoltre, di non avere riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609 undecies del codice penale; di non aver subito sanzioni interdettivi all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli artt. 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609 undecies del codice penale e/o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
-
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione (qualora richiesta).
Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze necessarie, fatti salvi di requisiti di cui sopra.
Art. 4
(Procedura comparativa)
1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
Art. 5
(Esclusioni)
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 6
(Durata del contratto e determinazione del compenso)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. I compensi saranno determinati dal D.S., in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Possono essere proposti compensi forfetari, sulla base delle risorse disponibili, se più convenienti per la scuola. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, dietro presentazione di apposita rendicontazione o fattura elettronica, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 7
(Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)
1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art. 8
(Pubblicità ed efficacia)
1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.