Divieto di fumare nelle scuole
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 131/2014
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Saiute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regi oni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
Art. 2 – FINALITA’
1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
b) prevenire l’abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013,11. 128);
g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.
Con il presente Regolamento e/o l’informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico, nonché con l’attuazione dei progetti di “Educazione alla salute”, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore
quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.
Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
- E’ stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico.
- In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
- Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
- Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.
Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’ APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell’infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all’ autorità competente), in attuazione dell’ art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E’ compito dei responsabili preposti:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all’aperto.
- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal
Dirigente Scolastico nelle persone di:
– tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione.
- I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.
- Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.
Art. 5 – SANZIONI
1. Così come stabilito dall’art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall’art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall’art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.
Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
a) – in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. G. BRUNO – R. FRANCHETTI – Verbale N. ____ del _____ );
b) – direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
c) – presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.
Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Contestazione e Notificazione
1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all’art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l’”autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto .
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall’accertamento , mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.
Art. 8 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE
I docenti responsabili dei progetti di “Educazione alla Salute” sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d’Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.
Art 9 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all’Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.