Riferimenti normativi
Per quanto riguarda i riferimenti normativi si rimanda alla sezione pagina dedicata del presente sito dove sono presenti e scaricabili le leggi e le note ministeriali in merito, si segnala inoltre la pagina del presente sito contenente l’estratto del PTOF sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo del nostro istituto.
Cyberbullismo
Si ricorda che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Art. 1 Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Materiali e link utili
Per approfondire la tematica si suggerisce di navigare il sito tematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione: www.generazioniconnesse.it, ed in particolare l’area dedicata ai docenti da cui si può accedere al Vademecum e al Kit didattico con approfondimenti didattici e proposte laboratoriali, nel sito sono trattate e approfondite molte tematiche legate all’uso della rete:
Responsabilità docenti
Segue un estratto dalla scheda di approfondimento sul cyberbullismo presente sul sito generazioniconnesse.it
Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?
Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la cosiddetta “capacità d’intendere e volere”.
Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:
- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici.
Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.
Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:
- i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.
- gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.
Responsabilità degli insegnanti
Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?
In questi casi interviene l’art 2048 codice civile (responsabilità dei precettori) e l’art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). Sin base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione.
L’insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell’ètà e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.
Inoltre l’insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.
Ma in quali momenti l’insegnante è responsabile?
Va considerato tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc.
(ultimo aggiornamento 11/6/2020 fatto dal prof. Paolo Ticozzi)